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Il 6 aprile 2006 viene emanata una Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento di Protezione Civile con la quale, in caso di incidenti si prevede una “as-
sistenza psicologica” tra le “attività che garantiscono l’assistenza alla popolazione
anche indirettamente interessata all’evento” (punti 1.3; 2.3; 3.3; 4.3 in “Indicazioni
per il coordinamento operativo delle emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari,
aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze
pericolose”, G.U. n.101 del 3.05.2006).
Il 13 Giugno 2006 viene emanata una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
“Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi” (G.U. n. 200
del 29 agosto 2006). In questa Direttiva per la prima volta vengono indicati alle Regioni e
Province Autonome precisi modelli organizzativi per una presenza effettiva e non virtuale
sugli scenari dell’emergenza delle professioni psicologiche del Servizio Sanitario Nazio-
nale e del Volontariato professionale.
In particolare nella Direttiva si prevede la costituzione di una “equipe psicosociale per
l’emergenza, E.P.E.” con proprio personale e responsabile che deve inquadrarsi “al-
l’interno dell’organizzazione sanitaria delle maxi-emergenze” per operare “in pros-
simità del Posto Medico Avanzato, PMA, e presso i luoghi di raccolta, smistamento
e accoglienza della popolazione”. Sul piano tecnico-professionale e culturale si segnala
in questa direttiva la proposta di uno specifico “triage psicologico” da attuare accanto
al Posto Medico Avanzato, e “l’attenzione particolare” per le iniziative in ambito pre-
ventivo di formazione nei riguardi degli individui e delle comunità. Tra i destinatari de-
gli interventi psicologi, oltre alle vittime sopravissute, vengono chiaramente indicati “i
testimoni diretti di fatti gravemente lesivi che hanno minacciato o compromesso la
sopravvivenza di un essere umano; i familiari delle vittime, per quanto lontani da un
diretto coinvolgimento; i soccorritori, volontari e professionisti, che a qualsiasi titolo
abbiano prestato aiuto alle vittime e ai sopravissuti. Oltre che i singoli individui de-
stinatari di intervento possono essere interi gruppi sociali quali famiglie, squadre di
soccorso, team operativi e altri gruppi”.
1.2 Contesto e specificità dell’intervento psicologico
La professionalità richiesta per lo psicologo dell’emergenza prevede, insieme alle compe-
tenze di base di “soccorritore”, a quelle specifiche di psicologo, delle competenze specia-
listiche di gestione emotivo-relazionale delle situazioni di crisi e una approfondita cono-
scenza del sistema dei soccorsi per poter operare sul campo nelle situazioni di crisi.
Oltre alla competenza clinica prevista negli approcci tradizionali è necessaria, secondo
le linee-guida internazionali di settore, un’attenzione forte alle dimensioni psicosociali,
comunitarie e interculturali dell’intervento effettuato.
Per meglio specificare i fenomeni e l’esperienza con cui la psicologia dell’emergenza –ur-
genza si confronta nell’ambito dell’intervento nei disastri e nelle catastrofi o comunque in
situazioni di emergenza in collaborazione con la Protezione Civile è utile fare riferimento
ad alcuni degli otto punti delle linee di indirizzo proposti dalla Federazione di Psicologia
per i popoli e presentati all’ Atelier Européen sur le Suivi Psychosocial des Victimes et des
Familles de Victimes en cas d’accidents majeurs, a Carcassone (Francia) l’1-3 aprile 2003:
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