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5.  Violenza assistita: Recentemente, la violenza assistita o domestica è stata inserita tra le
             forme di abuso ai danni dei bambini per gli accertati effetti sulla crescita psicologica.
             Questa forma di violenza comprende il coinvolgimento del bambino in atti di violenza,
             fisica, psicologica o sessuale, compiute da figure di riferimento affettivamente signifi-
             cative. La meta-analisi condotta da Kitzmann, Gaylord, Holt e Kenny (2003) ha messo
             in evidenza la relazione esistente tra i rischi di uno sviluppo disadattivo del bambino
             e l’esposizione a questa forma di violenza. E’stato rilevato che i piccoli testimoni di
             violenza fra i genitori hanno comportamenti sociali ed individuali disadattivi, possono
             accusare ansia e danni nelle funzioni psicologiche a breve e lungo termine.


          1.2  La violenza contro le donne

          Considerare la violenza contro le donne come un problema di salute pubblica trova la sua
          giustificazione nelle caratteristiche peculiari del fenomeno stesso:
          -  alta incidenza e prevalenza in tutto il ciclo vitale della donna, in tutti gli strati socio-
             economici e in tutte le culture,
          -  gravità delle conseguenze psicofisiche sia a breve sia a lungo termine.

          L’Organizzazione delle Nazioni Unite infatti, nel Dicembre del 1993 ha dichiarato che:
          Violenza contro le donne è “Ogni atto di violenza fondato sul genere che produce o è pro-
          babile che produca un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica alle donne, ivi
          incluse le minacce di tali atti, forme di coercizione o di privazione arbitraria della libertà,
          commesse in un luogo pubblico o privato”.

          Il quadro legislativo italiano:
          E’ soltanto nel 1975 con l’approvazione del nuovo diritto di famiglia, che in Italia vengo-
          no approvate le norme contro la violenza alle donne, viene abolita infatti l’autorità ma-
          ritale, cioè la liceità da parte del coniuge di far uso di “mezzi di correzione e disciplina”
          nei confronti della moglie; e ancora, è solo nel 1981 che scompare dal nostro codice il
          “delitto d’onore” e il “matrimonio riparatore”, il primo permetteva ai mariti di godere di
          sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà, il secondo
          consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora
          avesse contratto matrimonio con la propria vittima. Nel 1996 con l’approvazione della
          nuova legge sulla violenza sessuale n. 66\1996, si è operato un fondamentale cambiamen-
          to di prospettiva nella cultura giuridica: la violenza sessuale da “reato contro la morale e il
          buon costume” diventa “reato contro la persona e contro la libertà individuale”. Nel 1997
          viene emessa una Direttiva del Presidente del Consiglio che, partendo dalla Piattaforma
          di Pechino, ha impegnato il Governo e le Istituzioni Italiane a prevenire e contrastare tutte
          le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne. Infine nel 2001 la legge
          154 sull’allontanamento del familiare violento per via civile o penale, prevede misure di
          protezione per le donne che subiscono violenza.
          Epidemiologia:
          La violenza contro le donne è un fenomeno molto esteso sia nei paesi industrializzati
          come in quelli in via di sviluppo e non conosce differenze sociali o culturali: le vittime
          e i loro aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici, la violenza è

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