| Lo
statuto 2003
Finalità
e scopi (art.1)
Soci (art.2)
Commissioni Scientifiche (art.3)
Sezioni regionali o interregionali (art.4)
Organi (art.5)
Congresso (art.6)
Pubblicazioni (art.7)
Quote associative (art.8)
Scioglimento Società (art.9)
Regolamento (art.10)
Codice Civile (art.11)
Articolo
1
- (Finalità
e scopi)
1)
La Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali
(SIPSOT), senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, con
sede (provvisoria) a Grottammare in Via Vettore 6, ha lo scopo
di promuovere attività di ricerca e di studio per il miglioramento
e lo sviluppo dell'intervento psicologico e psicoterapeutico (L.
56/89) svolto nelle strutture ospedaliere e socio-sanitarie delle
Aziende Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Locali e di altre
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate
o autorizzate.
Tale Associazione nel prosieguo dell'atto potrà, per brevità,
essere denominata Società.
2)
Per la realizzazione dei suoi scopi, la Società promuove ed incoraggia
iniziative di studio e di ricerca per l'elaborazione e la diffusione
di modelli scientifici di intervento psicologico negli ambiti:
- della salute mentale;
- delle malattie acute, croniche e invalidanti
- dell'assistenza familiare;
- dell'affettività e della sessualità;
- del materno-infantile;
- dell'handicap;
- della terza età;
- dell'adolescenza;
- delle dipendenze;
- della prevenzione e promozione della salute;
- dell'organizzazione;
- della formazione professionale e scientifica degli psicologi
e dei tirocinanti (ex DM239/92);
- della didattica e formazione psicologica del personale,
- dell'indagine epidemiologica sui fattori del disagio psicologico;
- degli indicatori di qualità dell'attività psicologica;
- del miglioramento continuo della qualità;
- delle pubbliche relazioni istituzionali;
- della programmazione strategica istituzionale;
- di altri eventuali ambiti della psicologia nelle strutture sanitarie.
3)
La Società promuove iniziative di studio e di ricerca atte ad
individuare nuove eventuali specializzazioni in uno o più dei
suddetti ambiti e modelli originali tecnici ed organizzativi.
4)
La Società, per la realizzazione dei suoi fini, coopera con istituzioni
scientifiche, accademiche, sociali, politiche, amministrative
e professionali che operano in ambito nazionale e internazionale.
5)
La Società si propone di raggiungere i suoi fini mediante:
- l'organizzazione di congressi;
- la pubblicazione di una rivista ed altre iniziative editoriali;
- la promozione di attività di formazione e di ricerca;
- ed ogni altra utile iniziativa atta a realizzare i fini societari.
Articolo
2
- (Soci)
Si
può essere iscritti alla SIPSOT in qualità di:
- Soci
Fondatori, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente statuto.
- Soci
Effettivi, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Possono essere soci effettivi gli iscritti all'Albo e all'Ordine
degli Psicologi che ne facciano
richiesta scritta al Presidente della SIPSOT che dimostrino una
pratica professionale e
scientifica continuativa relativa alle attività e alle strutture
descritte all'art. 1.
L'ammissione è subordinata alla valutazione e alla deliberazione
del Consiglio Direttivo.
- Soci
Onorari, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Possono essere soci onorari insigni studiosi italiani o stranieri
ovvero personalità che si siano
particolarmente distinte nel campo della teoresi e/o della pratica
professionale relativa alle
attività e alle strutture descritte all'art. 1. La loro ammissione
è deliberata dall'Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci
sostenitori, senza diritto di voto e di elettorato attivo
e passivo.
Possono essere soci sostenitori gli studenti dei corsi di laurea
in psicologia, laureati in
psicologia non ancora iscritti all'Albo e all'Ordine, e gli operatori
interessati allo sviluppo della
psicologia dei servizi. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio
Direttivo su istanza scritta
degli interessati.
Articolo
3
- (Commissioni)
In
seno alla Società sono costituite Commissioni, nominata dal C.D.,
per il coordinamento delle attività nelle varie aree di intervento
di cui all'art. 1, sia nell'ambito ospedaliero che territoriale,
con referenti distinti ed esperti nei rispettivi ambiti.
Articolo
4-
(Sezioni
regonale e interregionali)
Su proposta di almeno 30 (trenta) soci
effettivi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono
essere istituite sezioni regionali o interregionali della SIPSOT.
Le sezioni regionali e/o interregionali
operano nel rispetto del presente statuto e del regolamento societario.
Articolo
5-
(Organi)
Sono
Organi della Società:
a)
L'Assemblea dei Soci.
Essa è composta da soci fondatori e dai Soci effettivi in regola
con il pagamento delle quote associative. Ogni socio fondatore
ed effettivo può recare la delega al voto di un solo socio.
Possono partecipare all'Assemblea i soci sostenitori ed onorari.
L'Assemblea è convocata almeno una volta ogni tre anni, di norma
in occasione del Congresso della SIPSOT. Essa è valida se presenti,
in prima convocazione la metà più uno dei soci con diritto di
voto ivi comprese le eventuali deleghe, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
Per la modifica dello statuto è comunque richiesta la metà più
uno dei soci con diritto di voto, comprese le deleghe. La modifica
dello statuto può essere effettuata anche per referendum a mezzo
posta.
b)
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto
da 5 a 9 consiglieri, garantendo la presenza di 2 rappresentanti
di entrambe le aree: ospedaliera e territoriale. Il C.D. elegge
al proprio interno un presidente, due vice presidenti ciascuno
dei quali è referente rispettivamente dell'area territoriale e
ospedaliera, un segretario e un tesoriere. In prima applicazione
il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori ed è in
carica 3 (tre) anni.
c)
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci eletti dal
Consiglio Direttivo.
d)
Il Comitato Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo, fra
personalità di chiara fama scientifica e professionale, con funzioni
di consulenza all'attività della SIPSOT. Essa dura in carica sei
anni.
Articolo
6 -
(Congresso)
La
società si raduna a Congresso almeno una volta ogni tre anni
Articolo
7 -
(Pubblicazioni)
La
Società cura la pubblicazione delle notizie relative alla sua
attività in un'apposita rivista distribuita gratuitamente ai soci
Articolo
8 -
(Quote
associative)
Ogni socio
si impegna a versare al Tesoriere la quota annuale che viene determinata
dall'Assemblea. Il versamento della quota da diritto agli Atti
congressuali, alla Rivista e ad ogni altra eventuale pubblicazione
periodica della Società.
Il mancato
versamento della quota associativa per oltre tre anni consecutivi
è motivo di cancellazione dalla Società su deliberazione del Consiglio
Direttivo.
Oltre alle
quote associative possono essere consentiti altri eventuali cespiti
di finanziamento costituiti da contributi volontari di soci, dello
Stato, di Enti vari, o da oblazioni private.
Articolo
9
-
(Scioglimento Società)
Lo scioglimento
della società può essere deliberato con il voto favorevole dei
_ (tre quarti) dei soci. In tal caso il patrimonio della società
dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che perseguono obiettivi
simili a quelli della SIPSOT.
Articolo
10 - (Regolamento)
I
criteri dettagliati di applicazione delle norme statutarie, la
cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno
definite da disposizioni di Regolamento.
Il
Regolamento è adottato e via via modificato dal Consiglio Direttivo.
Tanto le disposizioni regolamentari quanto gli atti di indirizzo
via via adottati dal Consiglio Direttivo hanno valore vincolante
per i singoli soci e per i diversi organi centrali e periferici
della Società.
L'inosservanza
dello Statuto, del Regolamento e degli atti di indirizzo del Consiglio
Direttivo è motivo di deferimento dei singoli soci innanzi al
Collegio dei Probiviri che può concludere l'istruttoria, nei casi
in cui il fatto o l'inosservanza siano stati comprovati, proponendo
alla deliberazione del Consiglio Direttivo, in ordine alla gravità:
-
la censura;
-
la destituzione della carica, per i soci aventi cariche;
-
la cancellazione dalla società.
Articolo
11 -
(Codice Civile)
Per
quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono
le disposizioni del Codice Civile in materia di associazione.
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